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Credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)- Annualità 2026-2027-2028

La misura agevolativa "Credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)" è un contributo sotto forma di credito d’imposta, riconosciuto per gli investimenti realizzati nelle zone logistiche semplificate (ZLS) di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n.

Contributo massimo
vedi bando
Copertura
—
Forma
Agevolazione fiscale
Ente
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Apertura
01 gennaio 2026
Scadenza
31 dicembre 2028

Passo 1 di 2

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Chi può partecipare

Per il periodo 2026-2028 l'agevolazione si rivolge a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o di nuovo insediamento, in relazione agli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite ex articolo 107.3 lett. c) del TFUE delle ZLS

  • Beneficiari: Impresa
  • Dimensione d'impresa: Microimpresa, Media Impresa, Grande Impresa, Piccola Impresa
  • Sede o unità operativa in: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto

Cosa prevede

Sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014, realizzati sino al 31 dicembre 2028 relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS ammissibili agli aiuti a finalità regionale, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva . Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014. Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il cinquanta per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Spese ammissibili

  • Fabbricati e terreni
  • Materie prime, di consumo e merci
  • Impianti/Macchinari/Attrezzature
  • Spese generali/altri oneri
  • Servizi, brevetti e licenze

Dove vale

Il bando è attivo in: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto.

Fonte ufficiale: pagina dell’ente. Dati tratti dal catalogo incentivi.gov.it (MIMIT, licenza IODL 2.0), riepilogati a scopo informativo: fa fede il testo del bando.

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